Statuto

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE GMDP - DESIGN FOR LIFE - GIUSEPPE MARCO DI PAOLO

Art. 1 - (Denominazione e sede)
È costituita, nel rispetto dell'art. 36 e segg. del Codice Civile, l'associazione denominata: "GMDP - Design for Life - Giuseppe Marco di Paolo" con sede in via Archimede 119, 20129 nel Comune di Milano. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - (Scopo)
L'Associazione è apartitica, persegue in maniera indipendente, esclusiva e senza scopo di lucro, finalità culturali, scientifiche e di utilità sociale; le finalità che si propone sono in particolare:
a) creazione e attribuzione di una borsa di studio annuale meritocratica dedicata alla memoria del Sig. Giuseppe Marco di Paolo nel campo del design e dell'architettura e di altri artisti nel medesimo campo o in altre diverse arti multimediali. L'importo e le modalità di attribuzione della stessa, nonché ogni altra decisione relativa a quest'ultima saranno definiti dai membri del Consiglio Diretto nell'ambito delle riunioni periodiche dell’associazione. L'importo della borsa di studio sarà ricavato attraverso attività di raccolta fondi e/o autofinanziamento dell'associazione.
b) Redazione, pubblicazione e diffusione di opere letterarie, fotografiche e fonografiche il cui tema principale sarà la visione creativa, il percorso professionale e l'apporto personale del Sig. Giuseppe Marco di Paolo al campo del design e dell'architettura. L'eventuale ricavato derivante dalla vendita delle suddette opere attraverso ogni mezzo conosciuto e conoscibile, anche digitale andrà ad integrare le somme che saranno utilizzate dall’associazione al fine di conseguire gli scopi istituzionali della stessa.
c) Sostegno alla ricerca per la cura del cancro e all'assistenza dei malati per mezzo di donazioni derivanti da attività associative e/o da contributi volontari di soggetti terzi.
d) Ogni altra ed eventuale attività senza scopo di lucro atta a valorizzare, celebrare, diffondere i valori professionali ed umani del Sig. Giuseppe Marco di Paolo
ATTIVITA'
L'Associazione, esclusivamente per il raggiungimento dei propri scopi sociali, può tra l'altro:
a) svolgere attività sociali e culturali, quali la promozione e organizzazione di attività didattiche, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, forum, work-shop, convegni, incontri e la pubblicazione a carattere informativo, culturale e didattico dei relativi atti o documenti;
b) esercitare attività editoriali, con qualsivoglia supporto (cartaceo, multimediale, audiovisivo, telematico) finalizzate alla promozione delle attività dell'Associazione, con esclusione della pubblicazione di quotidiani. Tali pubblicazioni potranno avere carattere sia periodico (collana di libri, bollettini, riviste ecc.) che saltuario (ad esempio: libri, cataloghi, dvd ecc.) o legato ad attività o eventi particolari;
c) assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo;
d) amministrare e gestire i beni di cui l'Associazione sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
e) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta dei propri scopi sociali;
f) collaborare e/o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione medesima;
g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, avvalendosi se del caso della collaborazione sia di soci che di esterni.

Art. 3 - (Associati)
1. Sono associati le persone o gli enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto di ammissione la quota di associazione che verrà annualmente stabilità dal Consiglio Direttivo.
2. Ci sono 4 categorie di associati:
ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;
sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione;
fondatori: sono coloro che hanno ideato e fondato l'Associazione, costituendone il primo nucleo.
3. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo il diritto di recesso e/o il diritto dell'assemblea di escludere lo stesso per gravi motivi che rendano incompatibile la preesistenza dell'associato nell'associazione stessa.
4. L'associazione prevede l'intrasmissibilità della qualità di associato per atto tra vivi e mortis causa.

Art. 4 - (Diritti e doveri degli associati)
1. Gli associati hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata se autorizzati in tal senso dell’Assemblea.
3. Gli associati devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 5 - (Recesso ed esclusione del associato)
1. L'associato può recedere dall'associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.
2. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o dal regolamento interno può essere escluso dall'associazione. L'esclusione dovrà essere deliberata dall'assemblea degli associati con voto segreto e dopo aver ascoltato le motivazioni dell'interessato. È fatta salva la possibilità per l'associato di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
3. Gli associati che abbiano receduto, siano morosi o siano stati esclusi non hanno diritto a ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 6 - (Organi sociali)
Gli organi dell’associazione sono:
- Assemblea degli associati,
- Consiglio direttivo,
- Presidente.
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 7 - (Assemblea)
1. L’Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.
2. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 8 - (Competenze dell'Assemblea)
1. L’assemblea deve:
- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l’eventuale regolamento interno;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

Art. 9 - (Quorum Assembleari)
1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti l'esclusione degli associati (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei 3⁄4 dei soci.

Art. 10 - (Verbalizzazione)
1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 11 - (Consiglio direttivo)
1. Il consiglio direttivo è composto da numero 5 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il consiglio direttivo dura in carica per due e i suoi componenti possono essere rieletti per quattro mandati.

Art. 12 - (Presidente)
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Art. 13 - (Patrimonio)
1. Il patrimonio dell'Associazione è composto:
- dal fondo comune di dotazione costituito da eventuali conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dagli associati;
- dalle quote associative versate dagli associati;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da proventi derivanti dalle attività istituzionali dell'Associazione;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da ogni altra entrate che concorra ad incrementare l'attivo compatibili con la normativa in materia.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale e sostegno della ricerca medico-scientifica.

Art. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)
1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e viene chiuso il 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ultimo comma.
2. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 - (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.